Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999 A seguito del parere favorevole espresso in data 5 maggio 2000 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. nonche' della certificazione della Corte dei Conti, in data 24 maggio 2000, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 8 giugno 2000 alle ore 16,30 ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN: nella persona del Presidente - Prof. Carlo Dell'Aringa e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: OO.SS. di categoria Confederazioni sindacali SNABI AUPI CGIL FP Sanità CGIL CISL - COSIADI CISL SINAFO CIDA - SIDIRSS CIDA CONFEDIR SANITA' CONFEDIR UIL Sanità UIL Al termine della riunione, le parti, dopo, aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla dirigenza, dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del S.S.N. per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999. Quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 Art. 14, comma 3: sostituire art. 25 con art. 24; Art. 28, comma 4: il riferimento corretto e' all'art. 27, comma 7 e non comma 6; Art. 30, comma 4: il riferimento esatto, e' alla clausola "di cui all'art. 39, comma 4, secondo periodo e successivi" anziche' secondo periodo; Art. 34, comma 5: sostituire al punto b) CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997; Art. 38: precisato meglio che l'importo e' comprensivo della tredicesima mensilita'; Art. 39, comma 2: aggiungere dopo " 1996" "fatta salva l'applicazione dell'art. 34."; Art. 39, comma 6: sostituire art. 58 con art. 56; Art. 40, comma 5: sostituire CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997; Art. 40, comma 8: ultima riga: ai sensi degli artt. 28 e 29; Art. 47, comma 3: sostituire art. 45 con di cui agli artt. 44, comma 3 e 45 comma 2; Art. 51, comma 2: sostituire art. 62 con art. 60; Art. 53, comma 1: sostituire art. 60 con art. 58; Art. 62, comma 4: dopo "Dipartimento di prevenzione" aggiungere "e delle ARPA"; Art. 63, comma 3: sostituire CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997; Dichiarazione congiunta n. 6: il riferimento e' all'art. 25, comma 3, anziche' u.c. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 1998-2001 Parte normativa quadriennio, 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999 ART. 1 Campo di applicazione 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario (esclusi i medici, veterinari ed odontoiatri), professionale, tecnico ed amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto III dell'Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 24 novembre 1998. 2. Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), si applica il contratto collettivo di cui al comma l. Sino all'inquadramento definitivo dei dirigenti nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 63, comma 2. 3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalita' di applicazione degli istituti normativi sono definite dal CCNL del 5 agosto 1997 ed eventuali ulteriori modifiche del presente CCNL. 4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine "Dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti appartenente ai ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Quelli del ruolo sanitario sono indicati come "Dirigenti Sanitari". 5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs 19 giugno 1999, n. 229 e 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come "d.lgs n. 502 del 1992" e "d.lgs n. 29 del 1993". Il testo unificato del d.lgs 29/1993 e' stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Tale testo e' stato ulteriormente integrato con il d.lgs 29 ottobre 1998, n. 387. Pertanto la dizione "d.lgs n. 29 del 1993" e' riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le modificazioni. L'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis del d.lgs 502/1992 e' riportato come "atto aziendale". 6. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti (ivi comprese le IPAB aventi finalita' sanitarie) del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 6, comma 1 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998 e' riportato nel testo del presente contratto come "aziende". 7. Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni aziendali" si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. 502/1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini "unita' operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si indicano genericamente articolazioni interne delle Aziende, cosi' come individuate dai rispettivi ordinamenti, e dalle leggi regionali di organizzazione. Per la definizione di struttura semplice o complessa si rinvia all'art. 27. 8. Il riferimento alle norme del CCNL 5.12.1996 e' comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonche' dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo, del 1 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei citati contratti non disapplicate ne' modificate dal presente, l'eventuale riferimento ai dirigenti di II livello del ruolo sanitario va inteso come "Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa" e quello di dirigente di I livello va inteso con riferimento agli incarichi di cui all'art. 27, comma 1 lettere b), c) e d).