Parte  normativa  quadriennio  1998-2001  e  parte  economica biennio
1998-1999

A  seguito  del  parere favorevole espresso in data 5 maggio 2000 dal
Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001
dell'area   della  dirigenza  sanitaria,  professionale,  tecnica  ed
amministrativa  del  S.S.N.  nonche' della certificazione della Corte
dei  Conti,  in  data  24  maggio 2000, sull'attendibilita' dei costi
quantificati  per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con
gli  strumenti  di  programmazione  e di bilancio, il giorno 8 giugno
2000 alle ore 16,30 ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN:

nella persona del Presidente - Prof. Carlo Dell'Aringa

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:


OO.SS. di categoria                     Confederazioni sindacali

SNABI

AUPI

CGIL FP Sanità                          CGIL

CISL - COSIADI                          CISL

SINAFO

CIDA - SIDIRSS                          CIDA

CONFEDIR SANITA'                        CONFEDIR

UIL Sanità                              UIL

Al  termine  della  riunione,  le  parti,  dopo, aver dato corso alla
correzione   degli   errori  materiali  di  seguito  elencati,  hanno
sottoscritto  l'allegato  Contratto  Collettivo  Nazionale  di Lavoro
relativo  alla dirigenza, dei ruoli sanitario, professionale, tecnico
ed  amministrativo  del S.S.N. per il quadriennio normativo 1998-2001
ed il biennio economico 1998-1999.

Quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999

Art. 14, comma 3: sostituire art. 25 con art. 24;

Art.  28,  comma 4: il riferimento corretto e' all'art. 27, comma 7 e
non comma 6;

Art.  30,  comma  4:  il riferimento esatto, e' alla clausola "di cui
all'art.  39, comma 4, secondo periodo e successivi" anziche' secondo
periodo;

Art.  34,  comma  5:  sostituire al punto b) CCNL 2 luglio con CCNL 1
luglio 1997;

Art.   38:  precisato  meglio  che  l'importo  e'  comprensivo  della
tredicesima mensilita';

Art. 39, comma 2: aggiungere dopo " 1996" "fatta salva l'applicazione
dell'art. 34.";

Art. 39, comma 6: sostituire art. 58 con art. 56;

Art. 40, comma 5: sostituire CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997;

Art. 40, comma 8: ultima riga: ai sensi degli artt. 28 e 29;

Art.  47, comma 3: sostituire art. 45 con di cui agli artt. 44, comma
3 e 45 comma 2;

Art. 51, comma 2: sostituire art. 62 con art. 60;

Art. 53, comma 1: sostituire art. 60 con art. 58;

Art.  62,  comma  4: dopo "Dipartimento di prevenzione" aggiungere "e
delle ARPA";

Art. 63, comma 3: sostituire CCNL 2 luglio con CCNL 1 luglio 1997;

Dichiarazione congiunta n. 6: il riferimento e' all'art. 25, comma 3,
anziche' u.c.

              CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
                 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA
               PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA
             DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 1998-2001

Parte  normativa  quadriennio,  1998-2001  e  parte economica biennio
                              1998-1999

                               ART. 1
                        Campo di applicazione

1.  Il  presente  contratto collettivo nazionale si applica a tutti i
dirigenti  del  ruolo  sanitario  (esclusi  i  medici,  veterinari ed
odontoiatri),  professionale,  tecnico ed amministrativo con rapporto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato  o  determinato, dipendenti dalle
amministrazioni,  aziende  ed  enti  del  comparto di cui all'art. 2,
comma  1,  punto  III  dell'Accordo  quadro  per la definizione delle
autonome aree di contrattazione, stipulato il 24 novembre 1998.

2.   Ai   dirigenti   delle   Agenzie  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente  (A.R.P.A.),  si applica il contratto collettivo di cui
al  comma  l.  Sino  all'inquadramento definitivo dei dirigenti nelle
agenzie  stesse,  continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei
comparti  di  provenienza,  fatto salvo quanto previsto dall'art. 63,
comma 2.

3.  Per  i  dirigenti  con  rapporto di lavoro a tempo determinato le
particolari  modalita'  di applicazione degli istituti normativi sono
definite  dal CCNL del 5 agosto 1997 ed eventuali ulteriori modifiche
del presente CCNL.

4.  Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il
termine  "Dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente
indicato,  a  tutti  i  dirigenti  appartenente  ai  ruoli sanitario,
professionale,  tecnico ed amministrativo. Quelli del ruolo sanitario
sono indicati come "Dirigenti Sanitari".

5.  Nel  testo  del  presente  contratto,  i  riferimenti  ai decreti
legislativi  30  dicembre  1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni,  ivi  comprese  quelle da ultimo apportate dal d.lgs 19
giugno  1999, n. 229 e 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato,
integrato  o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31
marzo  1998,  n. 80 sono riportati rispettivamente come "d.lgs n. 502
del  1992"  e  "d.lgs  n.  29 del 1993". Il testo unificato del d.lgs
29/1993  e' stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
Tale  testo  e' stato ulteriormente integrato con il d.lgs 29 ottobre
1998,  n. 387. Pertanto la dizione "d.lgs n. 29 del 1993" e' riferita
al  nuovo  testo,  comprensivo  di  tutte  le  modificazioni.  L'atto
aziendale  di  cui  all'art.  3,  comma  1  bis del d.lgs 502/1992 e'
riportato come "atto aziendale".

6.  Il  riferimento  alle  aziende, amministrazioni, istituti ed enti
(ivi  comprese  le  IPAB  aventi  finalita'  sanitarie)  del Servizio
Sanitario  Nazionale  di  cui  all'art.  6,  comma  1 del CCNQ per la
definizione  dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno
1998 e' riportato nel testo del presente contratto come "aziende".

7.  Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni
aziendali"  si  fa  riferimento a quelle direttamente individuate nel
d.lgs.   502/1992  (Dipartimento,  Distretto,  Presidio  Ospedaliero)
ovvero  in  altri  provvedimenti normativi o regolamentari di livello
nazionale,  mentre  con  i  termini  "unita'  operativa",  "struttura
organizzativa"  o  "servizi"  si indicano genericamente articolazioni
interne   delle   Aziende,  cosi'  come  individuate  dai  rispettivi
ordinamenti,  e  dalle  leggi  regionali  di  organizzazione.  Per la
definizione di struttura semplice o complessa si rinvia all'art. 27.

8.  Il  riferimento  alle  norme del CCNL 5.12.1996 e' comprensivo di
tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data
relativo  al  II  biennio  economico  1996-1997 nonche' dei Contratti
Collettivi  Nazionali  di  Lavoro  del  4 marzo, del 1 luglio e del 5
agosto  1997.  Per le norme dei citati contratti non disapplicate ne'
modificate  dal  presente, l'eventuale riferimento ai dirigenti di II
livello del ruolo sanitario va inteso come "Dirigente con incarico di
direzione  di struttura complessa" e quello di dirigente di I livello
va  inteso con riferimento agli incarichi di cui all'art. 27, comma 1
lettere b), c) e d).